mercoledì 4 marzo 2009

RIMBORSI TARSU

Ravanando in internet, tra i vari siti di informazione locale, abbiamo trovato il seguente comunicato. Facciamo fatica a capirne la provenienza, dal momento che non sembra essere firmato dal Sindaco, nè da assessori, nè da dirigenti. E' senza firma. Sarà forse che, con l'aria che tira, non firmano più nulla? Vabbè, riportiamo il comunicato visto che potrebbe avere una qualche utilità:

"Terracina (04/03/2009) - In merito al ricorso proposto al Tar del Lazio avverso la delibera di Giunta comunale n.70 del 14.2.2008, con la quale il Comune di Terracina aveva determinato le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2008, e in particolare quelle relative agli esercizi alberghieri e negozi commerciali, l'Amministrazione comunale rende noto:1. Nelle more del ricorso presentato al Consiglio di Stato dal Comune di Terracina, i cittadini che hanno già effettuato il pagamento del 2008 verranno rimborsati dell'aumento deliberato del 20% pari al 16,6% dell'importo versato. Gli uffici stanno riscontrando i versamenti effettuati per procedere ai rimborsi.2. I cittadini che non hanno provveduto al versamento, invece, possono recarsi presso gli sportelli di Equitalia Gerit Spa (la società che per conto del Comune cura la riscossione dei tributi) in via Bengasi n.5, dove sull'importo della cartella esattoriale da pagare sarà detratta la somma del 16,6%.Resta inteso che se il ricorso presentato dal Comune di Terracina al Consiglio di Stato dovesse ribaltare la sentenza emessa nei giorni scorsi dal Tar del Lazio (sede staccata di Latina), le somme oggi detratte dovranno essere riversate con modalità che saranno in seguito comunicate.Per ogni altro chiarimento i cittadini possono contattare l'Ufficio Ragioneria del Comune di Terracina (orario di servizio) ai seguenti numeri di telefono:* 0773 - 707373* 0773 - 707377* 0773 - 707379"

5 commenti:

Anonimo ha detto...

E ci risiamo! Ancora non si arrendono! Ma se l'aumento contestato e che è stato bocciato dal TAR è stato di un importo superiore al 20%, perché ce ne devono restituire solamente il 16%? Perché non tutti quelli versati in più?
Se come è scritto sul manifesto, che peraltro non è nemmeno firmato, la Corte dei Conti annullasse la sentenza del TAR e fossimo costretti a restituire i soldi, quanto vorrebbero farcene restiruire, il 50%?
Ragazzi, qui occorre fare una nuova iniziativa: impiantare il gazebo a piazza Garibaldi per una raccolta di fondi per poter comprare un TIR carico di pallottolieri per gli amministratori e impiegati comunali.

Anonimo ha detto...

Il testo della sentenza del TAR n. 127 del 19 febbraio 2009 sulla TARSU


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 522 del 2008, proposto da:
Franco Marzullo, in qualità di Vice Presidente Vicario della Confcommercio Ascom – Terracina e legale rappresentante della Bookcart Snc, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cerchione e Camillo Masci, con domicilio eletto presso Tar Lazio in Latina, via A. Doria 4;

contro

Comune di Terracina in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dagli avvocati Martina Iannetti e Alessandro Lagana’, con domicilio eletto presso Avv. Sillitti in Latina, via Monti n. 13;

nei confronti di

Terracina Ambiente S.p.A., non costituita;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 14.2.2008, con la quale il comune di Terracina ha determinato le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2008 e, in particolare, quelle relative agli esercizi alberghieri e negozi commerciali;

per quanto occorre e per quanto di ragione, del Regolamento per l’istituzione della tassa per lo smaltimento dei r.s.u.;



Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Terracina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15/01/2009 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 5 maggio 2008 e depositato il successivo 3 giugno, il sig. Franco Marzullo, nella qualità in epigrafe spiegata, ha impugnato il provvedimento con il quale il comune di Terracina ha determinato le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2008 stabilendo un incremento del 20% delle tariffe in vigore nell’anno precedente.

La decisione viene motivata con l’esigenza di ridurre la differenza tra il costo del servizio e le entrate, in attesa della emanazione della TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) dal 2009, posto che il legislatore impone di conseguire la copertura totale della spesa.

2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce tre censure con le quali lamenta:

I) il difetto di motivazione in modo analitico delle scelta espressa nella deliberazione in violazione dell’art. 69 comma 2 del D.L.vo n. 507/93;

II) la illogicità della individuazione, per gli esercizi alberghieri e commerciali, di una tariffa superiore del triplo rispetto a quella inerente i locali ad uso abitativo;

III) la mancanza di trasparenza in ordine all’effettivo e reale utilizzo delle risorse pubbliche per lo smaltimento e raccolta dei rifiuti, che mascherano la destinazione delle somme a copertura di altre diverse spese.

3) Con atto depositato l’11 luglio 2008, si è costituito il comune di Terracina deducendo l’infondatezza del ricorso.

4) Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2009, la causa è stata riservata per la decisione.

5) Il ricorso è fondato.

6) Osserva il Collegio che con il provvedimento impugnato il Comune di Terracina ha deliberato la maggiorazione, per l’anno 2008, delle tariffe relative alla tassa dei rifiuti nella misura pari al 20%.

La ragione addotta è che “nell’attesa delle risultanze delle attività di accertamento che sono attualmente in corso” occorre “ridurre la differenza spesa/entrata, in attesa della emanazione della TIA dal 2009”.

7) Occorre quindi verificare se tale motivazione soddisfi i requisiti indicati all’art. 69 comma 2 D.L.vo 507/93.

Tale norma dispone, infatti, che “Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3”.

8) Ebbene, la circostanza richiamata dalla stessa Amministrazione nel provvedimento gravato, che non vi erano dati certi in ordine allo scostamento tra entrate e costo del servizio, rende illegittima la decisione di una maggiorazione delle tariffe in una misura (20%) predeterminata.

L’Amministrazione, cioè, non spiega perché di fronte alla necessità di assicurare la copertura totale della spesa, in assenza di dati certi in ordine alla spesa e alle entrate, ha ritenuto di poter stabilire in una determinata entità l’importo dell’aumento.

9) Sul tema, la giurisprudenza amministrativa ha spiegato che “La norma di cui all’art. 69 comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507 - secondo cui l’Amministrazione, quando ridetermina le tariffe, deve dar conto delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi di servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo - prevale, per il suo carattere di specialità e maggiore garanzia procedimentale, sulla disciplina generale di cui all’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, e comporta pertanto l’obbligo per l’Amministrazione di motivare analiticamente le scelte espresse in tali deliberazioni, ancorché queste abbiano natura di atto generale (T.A.R. Sardegna Sez. II 11.3.2008 n. 411).

10) In conclusione, la prescritta motivazione analitica, che deve accompagnare il provvedimento di rideterminazione delle tariffe, manca nel provvedimento impugnato rendendolo viziato per eccesso di potere.

11) Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO Sezione Staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 522/2008, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15/01/2009 con l’intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Antonio Massimo Marra, Primo Referendario

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore





L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE

Anonimo ha detto...

Pasquino in Italiano ho molta da imparare da te,ma in matematica passo.
Comunque la cosa triste e assurda e che con il ricorso si spenderanno altri soldi per legali, cosi si fanno altri debiti che toccherà sempre a noi pagare.

Anonimo ha detto...

Speravo che Pasquino con la parola "molta" mi replicasse, per caso è andato in Romania con il Sindaco e Serra?
Tutto questo è giusto per distrarmi da tutto questo schifo che c'è nella politica cittadina.

Anonimo ha detto...

proprietaria di casa uso stagionale(1 mese all'anno perchè vivo a milano), famiglia di 2 peresone , casa 180mq, 500 euro di immondizia all'anno!!! LADRI. sapete che il 15% è dovuto a equitalia società che gestisce la riscossione?